DAT- Disposizioni anticipate di trattamento
Ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2020, 16:21
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge sul testamento biologico, in tale contesto l'art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. indicando altresì un fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture.
La dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) deve essere consegnata personalmente dal "disponente" all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza, il quale dopo aver provveduto all'attribuzione di un numero progressivo di registrazione, consegna al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio.
L'Ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione ne fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa.
La DAT va redatta in forma scritta , con data certa e sottoscritta con firma autografa, corredata da fotocopia della carta d'identità del disponente e dell'eventuale fiduciario nominato. Il fiduciario, che deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere, è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. La sottoscrizione della DAT da parte del fiduciario equivale all'accettazione dell'incarico; in assenza di esplicita accettazione, la nomina del fiduciario non produce effetti. Tale nomina può essere revocata in qualsiasi momento da parte del disponente, così come il fiduciario può rinunciare all'incarico in qualsiasi momento.